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Legge Finanziaria 2008 Incentivi alle fonti
rinnovabili BIOMASSE e BIOGAS Stralcio
ARTICOLO 30.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma
1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in
esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è
completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, si
interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica
anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della
rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia
geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore
dell'energia. Tale persona giuridica puo` utilizzare in
compensazione il credito.
ARTICOLO 30-bis.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a
vantaggio dei consumatori di energia elettrica)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995
n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del
prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di
combustibile di cui al Titolo II, punto 7, lettera b), del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile
1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 1992, e successive modificazioni, e` determinato dall'Autorita`
per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva
struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, le parole da: "iniziative a vantaggio dei
consumatori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "progetti a vantaggio dei consumatori di energia
elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico
su proposta dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas. Tali
progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e comunitarie.".
ARTICOLO 30-ter.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento o potenziamento, e` incentivata con i meccanismi di
cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalita` e`
incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica
imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in
impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non
rinnovabili. Le modalita` di calcolo di tale quota sono definite,
entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e
di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), e` incentivata
mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di
quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico
e` regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti di cui alla tabella 2 alla presente legge allegata e
di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema
elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui
al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa
onnicomprensiva di entita` variabile a seconda della fonte
utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici
anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in
materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di
filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e`
remunerata, con le medesime modalita`, alle condizioni economiche
previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma
puo` essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruita` della remunerazione
ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita`
produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota e`
incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi
della stessa quota per gli anni successivi al 2012".
5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei
servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della
produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili
moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della
fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto disposto a
legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da
allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro oppure di filiere corte.
6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh
elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento,
fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per megawattora,
e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia
elettrica definito dall'Autorita` per l'energia elettrica e il gas
in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e
comunicato dalla stessa Autorita` entro il 31 gennaio di ogni anno
a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti,
indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche
rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruita`
della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili.
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo
minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di
energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi
aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il
GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in
scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere
all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un
prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi
registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico
(GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto
disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per lettere b) e
c) del presente comma di intesa con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita` per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al
presente articolo nonche´ le modalita` per l'estensione dello
scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti
rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti
salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse
combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II,
sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi
alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalita` con le quali gli operatori della
filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a
garantire la provenienza, la tracciabilita` e la rintracciabilita`
della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e
delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano
applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in
attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi,
di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti
alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29
aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31
dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al
presente articolo a condizione che i medesimi impianti non
beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto
capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorita` per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita` di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;
b) le modalita` con le quali le risorse per l'erogazione delle
tariffe di cui al comma 3, nonche´ per il ritiro dei certificati
verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del
meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli
di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano
a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore
unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I
predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da
quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti
certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta
di energia elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in
otto anni.
Tabella
1
Fonte Coefficiente
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1,00
1-bis Eolica offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1,10
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,90
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . .
1,80
5 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al
punto successivo . . . . . . . . 1,10
7 Biomasse e biogas
prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80
*
7-bis Biomasse e biogas di
cui al punto 7, alimentanti
impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * . .
. . . . . . . . . . . . . . . . *
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e
biogas diversi da quelli del
punto precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Tabella 2
Fonte
Entita` della tariffa
(euro cent/kWh)
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
..............................................
22
2 Solare ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................................... **
3 Geotermica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................
20
4 Moto ondoso e maremotrice . . . . . . . . . . . . .
......................................................34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al
punto successivo . . . . . . . .22
7 Biomasse e biogas
prodotti da attivita` agricola,
allevamento e forestale da filiera corta * . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........30
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di
depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
* E` fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia
di produzione di
energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas
derivanti da prodotti agricoli,
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti
nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo n. 102 del 2005 oppure
di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti
attuativi dell'articolo
7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
ARTICOLO 30-quater.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche
rinnovabili)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio
storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "alla
quale costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale
delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle
province delegate".
3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e` aggiunto il
seguente capoverso:
"In caso di dissenso, purche´ non sia quello espresso da una
amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la
decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato
dalle regioni, e` rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano".
4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni
caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della
dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti:
"o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione
di misure di reinserimento e recupero ambientale".
5. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)".
6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e` aggiunto il seguente capoverso: "Ai medesimi
impianti, quando la capacita` di generazione sia inferiore alle
soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla
specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio
attivita` di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita` di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di
inizio attivita`".
7. Al comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono
aggiunte le seguenti: "dei comuni, delle comunita`
montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti
locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di
aree demaniali e` rimessa alla Commissione provinciale di cui
all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
8. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso
di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le
linee guida nazionali".
9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la
dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione
dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei
lavori e` fornita anche con la prova di avere svolto le attivita`
previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosı` come
introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del
comma 25 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le conseguenti attivita` sono soggette alla disciplina del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
11. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e` aggiunto il seguente
periodo: "Per gli impianti offshore l'autorizzazione e`
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, con le modalita` di cui al comma 4 e previa
concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente
autorita` marittima".
Tabella A
Fonte Soglie
1 Eolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 60 KW
2 Solare fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 20 KW
3 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 100 KW
4 Biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 KW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 KW
ARTICOLO 30-quinquies.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricita`
da fonti rinnovabili)
1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente
alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti
rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle
direttive impartite dall'Autorita` per l'energia elettrica ed il
gas.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
"g) sottopongono a termini perentori le attivita` poste a
carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure
sostitutive in caso di inerzia;
h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della
direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'articolo 2, comma
24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di
risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di
rete con decisioni, adottate dall'Autorita` per l'energia
elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la
rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta
ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della
rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture
tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le
installazioni di connessione, anche per gli impianti per
autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia
elettrica prodotta;
m) prevedono che i costi associati alla connessione siano
ripartiti con le modalita` di cui alla lettera f) mentre i costi
associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore
della rete;
n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione
distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti
eserciti tramite societa` terze, operanti nel settore dei servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme
consortili".
3. Il Ministro dello sviluppo economico e` delegato ad emanare,
con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere
e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che
risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento
dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
ARTICOLO 30-sexies.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni
in materia di fonti rinnovabili)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la
ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere
l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il
2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o
programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali
piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le
iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento
dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme,
il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione,
le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati,
quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1, e ne da` comunicazione con
relazione al Parlamento.
4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni
relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di
provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento
dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia
un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore
inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, provvede
entro i successivi sei mesi con le modalita` di cui all'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei
comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di
incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi
territori.
6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo
economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono
lo sviluppo delle imprese e delle attivita` per la produzione di
impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e
l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e
medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013».
ARTICOLO 30-septies.
(Impianti fotovoltaici)
1. Nell'ambito delle disponibilita` di cui all'articolo 12 del
decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell'applicazione
dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i
cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati
rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b3).
2. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui
soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi dalla
legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle
caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sia necessaria
l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione e`
rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.
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News
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Finanziaria 2008
: testo sugli incentivi per il biogas Note
:
Il
nuovo conto energia per gli impianti biogas
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